UNITA’ TECNICHE LOCALI
Le Unità tecniche locali sono istituite nei Paesi in via di sviluppo con
accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi
di cooperazione.
Le Unità tecniche sono costituite da esperti dell’Unità tecnica centrale
e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario
assumibile in loco con contratti a tempo determinato. I compiti delle unità
tecniche consistono:
- nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione
utile all'individuazione, all’istruttoria e alla valutazione delle iniziative
di cooperazione suscettibili di finanziamento
- nella predisposizione e nell'invio alla Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui
piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi
internazionali
- nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione
in atto; nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature
e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
- nell’espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento
delle iniziative di cooperazione nel Paese.
Ciascuna Unità tecnica é diretta da un esperto dell’Unità tecnica centrale,
che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi, al capo
della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
Le Unità tecniche sono dotate dalla Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento
dei compiti ad esse affidati.